Odg per la seduta n. 73 della commissione Difesa
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------



4ª Commissione permanente
(DIFESA)


73ª seduta: martedì 29 settembre 2020, ore 14,45


ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni Svolte

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala - Relatrice alla Commissione DONNO
(Previe osservazioni della 3ª e della 5ª Commissione)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
Esame e rinvio (n. 195)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:
Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" - Relatore alla Commissione DI MICCO
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite)
Esame. Parere favorevole (n. 572)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione VATTUONE
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
Seguito esame e rinvio (1893)

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO



DONNO , CASTIELLO , MININNO , MORRA , ORTIS , ROMANO , DI MICCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'art. 2247-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

sulla reclamata errata ricostruzione delle carriere degli ufficiali di questo ruolo e di quelli nel frattempo transitati nel ruolo normale per errato calcolo degli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni (con avanzamento ad anzianità) indicate nella tabella 4, quadro IV, del medesimo decreto legislativo si sta, da tempo, portando avanti un notevole contenzioso amministrativo;

sul punto si è pronunciato il TAR del Lazio con diverse sentenze, una a favore del tenente colonnello di ruolo normale (ex ruolo speciale ad esaurimento) Salvatore Giuseppe Malvaso e un'altra a favore del tenente colonnello del ruolo speciale ad esaurimento Dario Squarciafico;

in sintesi, agli inizi del mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore delle doglianze lamentate dai due ufficiali poiché entrambi, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che, a seguito della legge di riordino dei ruoli, si erano visti riconoscere con decreti dirigenziali del Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) un'anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata (2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato nelle norme applicabili al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. L'art. 2247-octies citato prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello "si effettuano ad anzianità", con le modalità di cui all'articolo 1055, che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell'avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall'articolo 1071, comma 3, secondo cui "le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice". L'unico criterio richiamato è quello dell'anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente colonnello);

considerato che:

detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esaurimento e ex ruolo speciali transitati nel ruolo normale e costoro potrebbero decidere di citare in giudizio l'amministrazione per ottenere gli stessi benefici riconosciuti in primo grado ai due ufficiali;

al momento 43 tenenti colonnelli del ruolo normale (ex ruolo speciale del 29°, 30° e 31° corso applicativo) e 22 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento (del 29° corso applicativo non transitati qualora intentassero ricorso e si vedessero riconosciuta un'anzianità assoluta nel grado rivestito di ulteriori due anni, sarebbero tutti di fatto stati "pretermessi" dalle procedure di avanzamento a scelta a cui dovevano essere avviati negli anni scorsi;

se la situazione non dovesse essere risolta, superato il limite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui verranno formate le aliquote di avanzamento per il 2020) l'amministrazione, se soccombente, dovrà promuovere al grado di colonnello, tout court, altri 29 tenenti colonnelli del ruolo normale del 32° corso applicativo e 17 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento del 30° corso applicativo non transitati;

a parere degli interroganti, si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi di equità e corretta amministrazione,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione;

se non ritenga opportuno intervenire con atti di propria competenza che inducano un'interpretazione autentica della tabella 4, quadro IV, ed evitino il proliferare del contenzioso;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare, per il futuro, che si reiterino situazioni come quelle descritte.


(3-01156, già 4-02125)

PUCCIARELLI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

per il vocabolario nautico, il "provveditorato navale" è quel servizio che permette l'approvvigionamento per la fornitura navale, ed in particolare concerne il rifornimento generale dell'unità navale;

per l'attività di "provveditore marittimo", la Marina militare italiana partecipa al programma NLSP, gestito dalla NATO NSPA, le cui finalità sono quelle di offrire assistenza logistica alle unità navali nei porti di scalo estero;

la copertura è pressoché "worldwide", e si procede affidando la gestione delle soste a "contractors" individuati tramite gara. Tale gara è svolta da NSPA a livello internazionale ed è divisa secondo macro-aree geografiche;

l'uso di NLSP non ha carattere obbligatorio: lo stesso, infatti, si affianca ai metodi classici di supporto logistico attivati presso le basi Nato o organizzato dalle strutture diplomatiche italiane competenti per il porto straniero di interesse;

tale consuetudine sottrae una fetta di mercato alle aziende italiane medio piccole;

la scelta di tale modus operandi comporta uno stringente limite alla partecipazione di aziende italiane, creando un dirottamento delle risorse economiche nazionali verso imprese straniere, che molto spesso, per esigenze organizzative, ricorrono a subappalti e comportando un innalzamento imponente dei costi ovviamente a carico della Marina militare italiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, nelle opportune sedi, iniziative volte a tenere maggiormente in considerazione le aziende italiane adibite a svolgere i compiti descritti in premessa, sviluppando un processo di inclusività in sede di programma NLSP.


(3-01897)